La legge del 25 novembre n. 177/2024 ed entrata in vigore il 14 dicembre 2024 ha introdotto alcune modifiche al Codice della Strada, finalizzate a migliorare la sicurezza stradale e, più in generale, la mobilità. Le modifiche adottate non hanno modificato i limiti grammo/litro entro cui è consentito guidare (ovvero i canonici 0,5 g/l) né i limiti relativi alle fasce di cui alle lettere “A-B-C” (che prevedono differenti trattamenti sanzionatori a seconda del tasso alcolemico rilevato) ma all’art. 186 cds sono stati aggiunti due nuovi commi, e in particolare il 9 ter e il 9 quater. Il primo così dispone: “9 ter. Nei confronti del conducente condannato per i reati di cui al comma 2, lettere b) e c), è sempre disposto che sulla patente rilasciata in Italia siano apposti i codici unionali “LIMITAZIONE DELL’USO – Codice 68. Niente alcool” e “LIMITAZIONE DELL’USO – Codice 69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436”, di cui all’allegato I alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006. Tale prescrizione permane sulla patente, salva maggiore durata imposta dalla commissione medica di cui all’articolo 119 in occasione della conferma di validità, per un periodo di almeno due anni nei casi previsti dal comma 2, lettera b), e di almeno tre anni per quelli di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, decorrenti dalla restituzione della patente dopo la sentenza di condanna. In caso di condanna per i reati di cui al comma 2, lettere b) o c), il prefetto dispone l’obbligo della revisione della patente di guida, ai sensi dell’articolo 128, allo scopo di consentire l’adeguamento della patente alla prescrizione di cui al presente comma. Nei confronti dei titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbiano acquisito residenza in Italia, si applicano, in ogni caso, le disposizioni dell’articolo 136-bis, comma 4, secondo periodo”. Il secondo, invece, così recita: “9-quater. Le sanzioni previste dal comma 2, lettere a), b) e c), sono aumentate di un terzo nei confronti del conducente che si trovi nelle condizioni di cui al comma 9-ter. Ferme restando le sanzioni previste dall’articolo 125, comma 3-quater, le sanzioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), del presente articolo sono raddoppiate nel caso in cui il dispositivo di blocco di cui all’articolo 125, comma 3-ter, sia stato alterato o manomesso ovvero siano stati rimossi o manomessi i relativi sigilli”.
Inapplicabilità dell’art. 603 bis c.p. al lavoro intellettuale – Cass. Pen. 43662/2024
F. Riboldi, Inapplicabilità dell’art. 603 bis c.p. al lavoro intellettuale: una chiara presa di posizione della Corte di cassazione, in Giurisprudenza Penale Web, 2024, 12 L’Autore commenta una recentissima sentenza della Suprema Corte, relativa al caporalato e pubblicata lo scorso 28 novembre 2024 Il testo dell’articolo è reperibile al seguente link: Inapplicabilità dell’art. 603 bis c.p. al lavoro intellettuale: una chiara presa di posizione della Corte di cassazione – Giurisprudenza penale
Processo Penale Telematico
Convegno – Tutte le novità del processo penale telematico – Si estende l’obbligo del portale? Ordine degli Avvocati di Milano – Salone Valente M. Troglia, Regole del processo penale telematico e codice di procedura penale: profili di frizione
Prova digitale, perquisizioni informatiche e Trojan
Convegno di Studi – La Prova digitale – Le perquisizioni informatiche – Trojan e malware nella raccolta di prove digitali Corte di Appello di Brescia F. Riboldi, Captatore informatico e softwares di supporto alle indagini: evoluzione tecnologica e tutela dei diritti fondamentali
Art. 314 bis c.p. – Indebita destinazione di denaro o di cose mobili – Modifiche al D. Lgs. 231/2001
Lo scorso 9 agosto è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la L. n. 112 del 2024, che, tra le altre novità, ha introdotto nel nostro Ordinamento il nuovo reato di indebita destinazione di denaro o di cose mobili, il quale dispone che: “Fuori dei casi previsti dall’articolo 314, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e l’ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000”. Va altresì evidenziato che, così come avviene per altri reati contro la Pubblica Amministrazione, anche tale nuova fattispecie, allorché offenda gli interessi finanziari dell’Unione Europea, è stata inserita nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, in particolare all’art. 25 del D. Lgs. 231/2001.
Abrogazione del reato di abuso d’ufficio e riformulazione del reato di traffico di influenze illecite – Legge 114/2024
La Legge 114/2024 – già segnalata per rilevanti modifiche di natura processuale – è intervenuta anche sotto il profilo del diritto penale sostanziale. In particolare, la stessa ha sancito l’abrogazione del reato di abuso d’ufficio (art. 323 c.p.) e riformulato il reato di traffico di influenze illecite, ex art. 346 bis c.p. che allo stato, pertanto, si presenta nel seguente modo: “Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all’articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, in relazione all’esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un’altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi. Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all’articolo 322-bis. La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio”.
Legge 114/2024 – Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare
Lo scorso 10 agosto è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 09/08/2024, n. 114, che apporta svarate modifiche al codice penale, al codice di pocedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare. Per quanto concerne il diritto processuale penale vanno segnalate – oltre alle modifiche riguardanti gli articoli 103, 114, 116, 268, 291, 292, 294, 299, 309, 313, 328, 369 – quelle che riguardano gli articoli 581 comma 1 ter, 581 comma 1 quater e 593 c.p.p. In particolare, la disposizione di cui all’art. 581 comma 1 ter c.p.p. (che aveva sollevato ampie discussioni) è stata abrogata, quella di cui al comma 1 quater modificata (con l’aggiunta del riferimento al difensore d’ufficio) e quella di cui all’art. 593 comma 2 modificata con una sostituzione che impedisce al pubblico ministero di appellare contro le sentenze di prosciolgimento per i reati di cui all’articolo 550 commi 1 e 2 c.p.p.
Protocollo a Milano per la legalità negli appalti sulla logistica
Lo scorso 18 luglio, il tavolo di lavoro promosso dalla Prefettura di Milano, che ha visto la partecipazione della Regione Lombardia, dell’osservatorio sulla cooperazione presso l’Ispettorato di Area Metropolitana, di alcune associazioni datoriali del comparto della logistica, delle organizzazioni sindacali confederali e del Politecnico di Milano, ha concluso la prima parte del proprio lavoro, con la pubblicazione di un protocollo operativo, che si pone l’obbiettivo di garantire trasparenza nel settore, nonché di contrastare forme di sfruttamento e irregolare intermediazione della manodopera, l’evasione fiscale e contributiva, contribuendo a migliorare le condizioni di lavoro e i servizi offerti. La presenza, al tavolo di lavoro, del presidente del Tribunale di Milano, dott. Fabio Roia e del Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Milano, dott.ssa Alessandra Dolci, è significativa, vista l’attenzione che l’Autorità Giudiziaria milanese ha posto negli ultimi anni proprio su detta tematica, tradottasi in numerosi filoni d’indagine e nell’applicazione di sequestri e diverse misure di prevenzione che hanno interessato imprese operanti nel settore della logistica. Il protocollo, aperto all’adesione di altri soggetti, prevede l’istituzione di una piattaforma informatica di “filiera”, all’interno della quale, su base volontaria, le imprese del settore potranno inserire una serie di informazioni concernenti, tra l’altro, la struttura dirigenziale, la capitalizzazione, il rating di bilancio, la regolarità fiscale e contributiva, lo sviluppo e la formalizzazione di un modello industriale della commessa, etc. Tra i parametri di riferimento previsti dalla piattaforma, considerati quali fattori idonei a garantire le finalità del protocollo, sono indicati anche l’adozione di un modello organizzativo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e la connessa presenza di un organismo di vigilanza. Quanto, invece, ai contenuti di dettaglio da immettere nella piattaforma, l’articolo 3 del protocollo prevede, tra gli altri: il DURF; il DURC; il certificato di regolarità fiscale; in caso di appalti labour intensive i contratti di esternalizzazione; il Libro Unico del lavoro delle maestranze impiegate lungo la filiera; il DUVRI; un report sugli infortuni occorsi in azienda con cadenza annuale, etc. I dati immessi saranno consultabili tanto dalla committenza quanto dalle singole imprese appartenenti alla filiera, in base a quelli che il protocollo definisce “coni di visibilità” progressivamente modulati secondo il livello di esternalizzazione. E’ inoltre prevista l’accessibilità anche per le Associazioni datoriali di riferimento e per le Organizzazioni sindacali, con riguardo ai dati cd. “macro”, concernenti il totale della manodopera occupata e la completezza della documentazione inserita dalle imprese. Lo sviluppo del portale è stato affidato a un tavolo tecnico, sempre presieduto dalla Prefettura, che vedrà il supporto scientifico del Politecnico di Milano. L’art. 6 del protocollo prevede un sistema di cd. “premialità” per gli operatori aderenti alla piattaforma che comporta: il rilascio automatico di un certificato di validità della filiera della validità di 3 mesi e rinnovabile (che presuppone la completezza dei dati inseriti e il loro aggiornamento); il riconoscimento di specifiche premialità nell’ambito delle misure d’incentivazione per le imprese stabilite dalla Regione Lombardia. Come avviene di consueto per forme di normazione volontaria, tipiche del cd. soft law, il protocollo prevede un periodo di sperimentazione e monitoraggio iniziale (della durata di un anno), al fine di apportare modifiche e integrazioni sulla base delle sollecitazioni che proverranno dai vari attori del tavolo. Occorrerà attendere l’implementazione della piattaforma e verificare l’effettiva adesione imprenditoriale per comprendere in quale misura il protocollo sarà in grado d’intervenire sulla realtà della logistica, radicando la “cultura della legalità” che si prefigge di diffondere. Allo stesso modo i prossimi mesi ci diranno se detto strumento rappresenti un modello di gestione del rischio capace di garantire alle imprese aderenti una sorta di “certificazione” di adeguatezza della compliance di filiera, idonea a tutelarla rispetto agli interventi dell’Autorità Giudiziaria sempre più penetranti e spesso dirompenti per la vita aziendale (oltre che per gli assetti patrimoniali e per la reputazione commerciale). Certamente dal protocollo si possono trarre spunti utili per le imprese che intendano, nell’ambito dell’implementazione degli strumenti di compliance, introdurre regole e procedure volte alla gestione della filiera e dei rischi connessi. Va inoltre considerato che, sebbene il protocollo sia indirizzato specificamente alla realtà della logistica, esso potrà rappresentare lo spunto anche per la normazione di comparti ulteriori (attualmente, sempre presso la Prefettura di Milano, è aperto un tavolo analogo a quello costituito per il settore della logistica, con riguardo alla filiera del comparto Moda). https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2024-07/protocollo_logistica_con_presenza_tribunale_e_procura_def_pres_con_sottoscrittori.pdf
Messa alla prova e revoca della patente – Cass. Civ. 3019/2024
Il 1 febbraio 2024 la Corte di Cassazione Sezione civile ha emesso un’interessante sentenza (3019/2024) che rafforza ulteriormente l’importanza dell’istituto della messa alla prova (Map) in sede penale. La Suprema Corte ha infatti stabilito che in caso di esito positivo della Map (che comporta, fra l’altro, l’estinzione del reato) il Prefetto non può disporre la sanzione accessoria della revoca della patente di guida prevista dal codice della strada. La Corte di Cassazione ha quindi esteso alla revoca della patente il principio con cui la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 75 del 2020, aveva stabilito che il dispositivo ex art. 224-ter co. 6 C.d.S. era incostituzionale nella parte in cui prevedeva che la confisca del veicolo poteva comunque avvenire in caso di estinzione del reato di guida sotto l’influenza dell’alcool per esito positivo della messa alla prova. https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20240201/snciv@s20@a2024@n03019@tS.clean.pdf
Direttiva (UE) 2024/1760 – Corporate Sustainability Due Diligence
Il 5 luglio è stata pubblicata la Corporate Sustainability Due Diligence Directive (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 – c.d. Direttiva CSDDD o CS3D). Lo scopo di questa direttiva mira a rafforzare l’obbligo di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, integrando così i vincoli già esistenti di rendicontazione già imposti dalla Direttiva 2022/2464 (cd. ESG). A seguito di quest’ultima, infatti, unitamente ai principi Esrs, la direttiva Csddd rafforza le norme di rendicontazione di sostenibilità in tema di aspetti ambientali, sociali e di governance, implementando così gli obblighi di responsabilità e trasparenza delle grandi imprese, anche con riguardo alle filiali e a alla value chain. Le imprese, dunque, vengono rese ulteriormente responsabili in tutti i settori dell’economia per gli impatti negativi, anche solo potenziali, poiché viene posta una particolare attenzione alle problematiche di natura ambientale e di diritti umani che possono derivare dalla propria attività nonché dalle relazioni commerciali con fornitori e subfornitori. Chi rientra nell’ambito di applicazione della CSDDD? Tutte le aziende che contano almeno 1.000 dipendenti e che abbiano registrato un fatturato netto annuale superiore a 450 milioni di euro. Le aziende di paesi extra UE sono ricomprese? Si, ma solo nel caso in cui registrino un fatturato netto superiore a 450 milioni di euro nell’UE. Rientrano nell’ambito di applicazione anche le aziende o le società madri di gruppi che hanno stipulato accordi di franchising o di licenza all’interno dell’UE. Quando è prevista la sua attuazione? I periodi di attuazione sono notevolmente estesi: verosimilmente, a partire dalla metà del 2027. In realtà, ciò è anche legato alla rapidità di integrazione della CSDDD, che sarà sottoposta a una nuova votazione da parte del Parlamento europeo neoeletto. In seguito, sarà recepita nel diritto nazionale di tutti gli Stati membri dell’UE. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401760