Riforma delle intercettazioni – Legge 7/2020
Legge 28 febbraio 2020, n. 7 di conversione in legge con modificazioni del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni.
Si interviene, anzitutto, sull’entrata in vigore della nuova disciplina, fissata per il 30 aprile 2020, in luogo del 29.02.2020, originariamente individuato.
La nuova disciplina ripristina, in buona sostanza, quanto già vigente prima della c.d. riforma Orlando del 2017, che aveva introdotto nel codice di rito, tra l’altro, gli artt. 268 bis, 268 ter e 268 quater c.p.p., ora abrogati.
Si segnala la pubblicazione della Relazione n. 35 del 2020, a cura dell’Ufficio del Massimario, pubblicata sul sito internet della Corte di cassazione e redatta dai consiglieri Maria Cristina Amoroso, Paolo Di Geronio, Luigi Giordano e Debora Tripiccione.
Legge 19 dicembre 2019, n. 157 – Riforma dei reati tributari
Lo scorso 25 dicembre 2019 è entrata in vigore la Legge 157/2019, con cui è stato convertito, con modificazioni, il decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, che introduce alcune rilevanti modifiche in materia di diritto penale tributario.
La Legge si segnala per un certo inasprimento delle sanzioni penali e apporta modifiche, in particolare, all’art. 2, relativo alla “dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”, all’art. 3, in tema di “dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici”, all’art. 4 “dichiarazione infedele, nonché agli articoli 5 (“omessa dichiarazione”), 8 (“emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”) e 10 (“occultamento o distruzione di documenti contabili”).
Gli articoli 10 bis e 10 ter, invece – per i quali era stato previsto un abbassamento della soglia – non sono invece stati modificati.
Si segnala, inoltre, l’introduzione di taluni reati tributari nel novero del catalogo di cui al D. Lgs. 231 del 2001, in materia di responsabilità degli enti.
Art. 162 ter c.p. Estinzione del reato per condotte riparatorie
Tra le novità della Riforma Orlando si segnala una nuova causa di estinzione del reato, conseguente a condotte riparatorie.
Il nuovo art. 162 ter c.p., infatti, consente di estinguere il reato – per i soli casi di procedibilità a querela soggetta a remissione – ove l’imputato abbia riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento, il danno cagionato dal reato ed abbia eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose di quest’ultimo.
Qualora l’imputato non abbia potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine previsto, è possibile la fissazione di un ulteriore termine per procedere al pagamento, anche in forma rateale.
All’esito positivo delle condotte il giudice dichiara l’estinzione del reato.
Art. 2635 bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati
Lo scorso 14 aprile 2017 è entrato in vigore il nuovo reato di “istigazione alla corruzione tra privati”, inserito nell’Ordinamento con il Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 38.
La nuova disposizione punisce in particolare: “Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 2635, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.
Si procede a querela della persona offesa.”
Presunzione di innocenza e diritto di partecipare al processo
La Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio dello scorso 9 marzo 2016 riguarda l’adozione di alcune norme minime comuni in tema di presunzione di innocenza e di diritto di partecipare al procedimento e dovrà essere recepita dai vari Stati membri entro il 1 aprile 2018.
Garanzie processuali per i minori indagati o imputati
Lo scorso 21 maggio 2016 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea la direttiva (UE) 2016/800, relativa alle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali.
Tale direttiva rappresenta l’attuazione del punto e) della Road Map per il rafforzamento dei diritti processuali nei procedimenti penali, a sua volta adottata dal Consiglio dell’Unione europea nel 2009 e poi recepita nel Programma di Stoccolma.
Reciproco riconoscimento delle decisioni
Con i decreti legislativi n. 36, 37 e 38, tutti del 15.02.2016 è stata data attuazione in Italia a tre decisioni quadro, rispettivamente in tema di riconoscimento delle misure alternative alla detenzione cautelare (DQ 2009/829/GAI), delle sanzioni pecuniarie (DQ 2005/214/GAI) nonché delle sentenze, delle decisioni di sospensione condizionale della pena e di applicazione delle sanzioni sostitutive (DQ 2008/947/GAI).
Il principio sotteso ai tre provvedimenti è l’ormai ben noto mutuo riconoscimento delle decisioni, fondato sulla fiducia reciproca che gli Stati dell’Unione europea hanno l’uno nell’altro, in considerazione di valori acquisiti e comuni.
Sequestro probatorio e blocco dei beni
Il D. Lgs. n. 35 del 15.02.2016 ha per obiettivo la predisposizione di un meccanismo di esecuzione extraterritoriale del provvedimento di coercizione reale adottato in uno qualsiasi degli Stati membri dell’Unione europea, realizzando così una forma di cooperazione giudiziaria, tesa a contrastare la criminalità transnazionale.
In particolare è stata regolata l’esecuzione sul territorio di uno dei Paesi UE del provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria di altro Stato, sulla base del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni.
Squadre Investigative Comuni
Il D. Lgs. n. 34 del 15.02.2016 attua nel nostro Paese la decisione quadro 2002/465/GAI consentendo ai vari Stati dell’Unione europea la possibilità di predisporre squadre investigative comuni laddove risulti necessario procedere allo svolgimento di indagini complesse e transnazionali.
Depenalizzazione
Lo scorso 6 febbraio 2016 sono entrati in vigore i Decreti Legislativi n. 7 e 8 del 15 gennaio 2016, in materia di abrogazione di reati ed introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, come previsto dalla Legge delega 28 aprile 2014, n. 67.
In particolare, il D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 ha abrogato i seguenti reati: “Falsità in scrittura privata” (art. 485 c.p.), “Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato” (art. 486 c.p.), “Ingiuria” (art. 594 c.p.), “Sottrazione di cose comuni” (art. 627 c.p.), “Appropriazione di cose smarrite, del tesoro e di cose avute per errore o caso fortuito” (art. 647 c.p.). Quanto al diritto penale, sono state altresì apportate ulteriori modifiche che hanno riguardato, in particolare, i reati di cui agli artt. 488 c.p., 489 c.p., 490 c.p., 491 c.p., 491 bis c.p., 493 bis c.p., 596 c.p., 597 c.p., 599 c.p., 635 c.p., 635 bis c.p., 635 ter c.p., 635 quater c.p., 635 quinquies c.p.
Con riferimento, poi, al D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 il Legislatore ha disposto la depenalizzazione di alcuni reati puniti con la sola pena pecuniaria e ha modificato ulteriori reati previsti dal codice penale, fra i quali, l’art. 527 c.p., l’art. 528 c.p., l’art. 652 c.p., l’art. 661 c.p., l’art. 668 c.p. e l’art. 726 c.p. Inoltre, tra le modifiche sono stati previsti altri casi di depenalizzazione fra i quali, in materia di ritenute previdenziali, l’articolo 2 comma 1 bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 laddove l’omesso versamento di ritenute INPS risulti al di sotto dell’importo di euro 10.000,00 annui.