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BRENELLI RIBOLDI TROGLIA

Impugnazioni straordinarie – Cass. Pen. 37851/2025

Ancora una pronuncia della Suprema Corte in tema di impugnazioni straordinarie e, in particolare, in relazione all’istituto di nuovo conio di cui all’art. 628 bis c.p.p., relativo alla richiesta per l’eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali o dei Protocolli addizionali.

La Sesta Sezione Penale, infatti, con la sentenza n. 37851/2025 ha chiarito che, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo istituto, non residuano spazi di applicazione per la c.d. “revisione europea”, disciplinata dall’art. 630 c.p.p. come interpolato dalla Corte Costituzionale la quale, come ben noto, con la sentenza n. 113 del 2011 aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevedeva un caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò fosse indispensabile per conformarsi a una sentenza definitiva della Corte EDU.

Con la pronuncia in commento, consultabile al link riportato, si rappresenta, infatti, che il fine perseguito dai due rimedi impugnatori è identico e che pertanto, “come efficacemente espresso dalla Relazione illustrativa, il rimedio di cui all’art. 628-bis cod. proc. pen.,  sostituisce la cd. revisione europea, che non ha residui margini di operatività”.

https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20250205/snpen@s20@a2025@n04753@tS.clean.pdf

 

 

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