Nell’ambito di una pronuncia articolata, che affronta diversi temi riguardanti la confisca disposta nei confronti sia della persona giudica sia della persona fisica (in relazione a ipotesi di autoriciclaggio), la Suprema Corte ha approfondito una problematica molto significativa nella prassi.
In particolare, la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione si è (nuovamente) interrogata sulla legittimità della confisca disposta a carico dell’ente ex art. 19 D. Lgs. 231/2001, allorché detto aspetto non sia stato oggetto dell’accordo intercorso tra le parti in sede di applicazione della pena (c.d. “patteggiamento”).
La Corte, aderendo ad un orientamento non uniforme (viene richiamata una recente decisione, la n. 30604/2024 della VI Sezione, di segno contrario), ha ritenuto che:
- la confisca di cui all’articolo 19 non sia nella disponibilità delle parti ed è irrilevante, ai fini della sua applicazione, che non sia stata oggetto dell’accordo;
- in caso di accordo che riguardi anche la confisca, il giudice può disattenderne i contenuti, esponendo le ragioni per cui si è discostata dal contenuto dell’intesa intervenuta tra il Pubblico Ministero e la difesa;
- al verificarsi del presupposto per la confisca (obbligatoria o facoltativa), il giudice è tenuto ad applicarla, a prescindere dall’intervenuto accordo tra le parti.
Il testo della pronuncia è reperibile al seguente link: