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Art. 162 ter c.p. Estinzione del reato per condotte riparatorie

Tra le novità della Riforma Orlando si segnala una nuova causa di estinzione del reato, conseguente a condotte riparatorie.
Il nuovo art. 162 ter c.p., infatti, consente di estinguere il reato – per i soli casi di procedibilità a querela soggetta a remissione – ove l’imputato abbia riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento, il danno cagionato dal reato ed abbia eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose di quest’ultimo.
Qualora l’imputato non abbia potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine previsto, è possibile la fissazione di un ulteriore termine per procedere al pagamento, anche in forma rateale.
All’esito positivo delle condotte il giudice dichiara l’estinzione del reato.

Art. 2635 bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati

Lo scorso 14 aprile 2017 è entrato in vigore il nuovo reato di “istigazione alla corruzione tra privati”, inserito nell’Ordinamento con il Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 38.

La nuova disposizione punisce in particolare: “Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 2635, ridotta di un terzo. 

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. 

Si procede a querela della persona offesa.”